Statuto

Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) – Montelibretti (RM): conferma e sostituzione dell’atto costitutivo

Provvedimento n. 119

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 15793 del 12/02/2001, avente per oggetto la “Costituzione dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi” (ISE) con sede a Verbania-Pallanza (VT), adottato in attuazione dell’art. 2 del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99;
VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 69 del 10/07/2008 prot.n. 3130 avente ad oggetto la conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi con sede a Verbania-Pallanza (VT);
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1 agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 25/07/2018;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 e in particolare l’art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l’art. 12 (Struttura organizzativa degli istituti);
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
VISTA la delibera n. 41/2018 del 20 marzo 2018 con la quale è stata disposta la Ristrutturazione degli Istituti marini del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA);
VISTA la delibera n. 124/2018 del 12 luglio 2018 con la quale è stato costituito il nuovo Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) con sede a Porano (TR) ed stata disposta la confluenza nel nuovo Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) con sede a Montelibretti – Roma di parte delle competenze scientifiche e tecnologiche dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (ISE) con sede a Pisa;
CONSIDERATO che la succitata delibera dà altresì mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l’atto costitutivo dell’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) – Montelibretti (RM);
RITENUTO quindi di dover sostituire il predetto atto costitutivo dell’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) – Montelibretti (RM), secondo il testo di seguito indicato;

                                                                  DECRETA

Articolo 1 – Denominazione e sede
L’IRSA, già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) del CNR;
L’Istituto ha sede a Montelibretti (RM), presso l’Area della Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35d, km. 0,700

Articolo 2 – Operatività e compiti
L’Istituto opera, nell’ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
L’Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell’Ente.

L’Istituto, nell’ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo VI del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
a) gestione integrata e sostenibile della risorsa acqua e delle risorse biologiche e comprensione dei fenomeni per la definizione di metodi e modelli di valutazione degli effetti sull’ambiente;
b) biodiversità e funzionalità degli ecosistemi acquatici attraverso l’analisi delle interazioni ecologiche e biochimiche tra componenti biotiche ed abiotiche;
c) tecnologie per la depurazione delle acque, anche ai fini del riutilizzo di reflui civili ed industriali; gestione e valorizzazione dei fanghi;
d) processi avanzati di recupero di risorse ed energia dal trattamento di reflui, rifiuti, biomasse nel segno dell’economia circolare;
e) tecnologie innovative per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti ed ambienti contaminati.

Articolo 3 – Unità Organizzative di Supporto
L’Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa da quella istituzionale, da costituirsi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
Alle sedi secondarie è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.

Articolo 4 – Unità di Ricerca presso Terzi
L’Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l’istituzione di una Unità di Ricerca presso terzi (U.R.T.)

Articolo 5 – Direttore
Il Direttore dirige e coordina l’attività dell’Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell’attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell’Ente.

Articolo 6 – Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all’articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
Il Consiglio di Istituto è composto: 
a) dal Direttore, che lo presiede;
b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell’Istituto fissata in un numero pari a 7 membri.
Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipano due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo.
Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l’elezione del Consiglio di Istituto.
All’esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l’atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Articolo 7 – Risorse
Con il presente provvedimento vengono confermate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell’Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare, nonché delle risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione presso la
sede di Verbania del soppresso Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (ISE) e presso la sede di Taranto del soppresso Istituto per l’Ambiente Marino Costiero IAMC;
In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all’Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
Resta fermo per il personale interessato, l’esercizio del diritto di opzione verso altre strutture CNR, da esercitare entro 30 giorni dall’adozione del presente Provvedimento.

Articolo 8 – Norme finali
L’Istituto è articolato nelle seguenti sedi secondarie:

  • Sede secondaria di Bari, Viale Francesco De Blasio, 5 – 70132 Bari;
  • Sede secondaria di Brugherio, Via Del Mulino, 19 – 20047 Brugherio (MB);
  • Sede secondaria di Verbania, Corso Tonolli, 50 – 28922 Verbania (VB);
  • Sede secondaria di Taranto, Via Roma, 3 – 74100 Taranto TA.

Articolo 9 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.